lunedì 30 maggio 2016

Chi paga le spese di registrazione della sentenza

mercoledì 8 giugno alle ore 18,00 ci sarà un incontro con l'avvocato presso la sala consigliare del comune di Campagnano di Roma per chiarimenti e strategie sulla richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate della tassa per la registrazione delle sentenze (che abbiamo vinto!)


http://www.laleggepertutti.it/35745_chi-paga-le-spese-di-registrazione-della-sentenza

L’imposta di registro: le parti sono solidalmente tenute al pagamento, altrimenti arriva per tutte la cartella esattoriale di Equitalia; ma chi è davvero obbligato al versamento della tassa?

Finita la causa ed emessa la sentenza, le parti sono tenute a pagare un’imposta, la cosiddetta imposta di registro, ossia quella tassa che scatta per il fatto stesso che il giudice abbia emesso un provvedimento a conclusione di tutto l’iter processuale [1]. Ma non poche volte capita che gli stessi soggetti coinvolti nel giudizio, una volta smantellato il teatro del giudizio, dimentichino quest’ulteriore balzello dovuto allo Stato. Così, inesorabile, la cartella esattoriale di Equitalia piomba, a distanza di alcuni mesi (a volte anni), in casa delle parti – vincitori e perdenti – a chiedere il pagamento di svariate centinaia di euro.

A quanto ammonta l’imposta?

L’imposta viene calcolata in due modi:
– nel caso di atti aventi un contenuto patrimoniale (ossia per le sentenze di condanna al pagamento di una specifica somma di denaro o di altre prestazioni, o alla consegna di beni), in misura proporzionale al valore della causa (pari al 3%);
– in tutti gli altri casi, in misura fissa.

Chi deve pagare l’imposta?
L’Agenzia delle Entrate, come detto, invia gli avvisi di pagamento dell’imposta di registro a tutte le parti coinvolte nel giudizio, siano esse risultate vittoriose o sconfitte nella causa. Questo perché la legge [2] dice che sono tenute al versamento dell’imposta le parti in via solidale (ossia, tutte le parti, per l’intero della somma).

Questa interpretazione, tuttavia, si scontra con il pensiero dei tribunali e della stessa Cassazione, la quale ha avuto più volte modo di chiarire [3] che la solidarietà si riferisce solo alle parti soccombenti, cioè a quelle che hanno perso la causa.


Dunque, sebbene il Fisco invii l’avviso di pagamento a tutti i soggetti della causa, è bene sapere che l’imposta sarà dovuta solo dalle parti che hanno perso.
Qualora il pagamento venga anticipato dalla parte risultata vittoriosa, quest’ultima potrà chiedere il rimborso alle altre parti sconfitte.

Che fare se arriva un avviso di pagamento?
Se siete stati raggiunti da un avviso di liquidazione o da una cartella esattoriale per mancato pagamento dell’imposta di registro e avete vinto la causa, è sempre bene rivolgersi all’avvocato che ha patrocinato la causa. Sarà in genere questi a sollecitare la controparte sconfitta al pagamento dell’imposta (eventualmente con una diffida).

Avvisi sbagliati
L’Aduc informa che, di recente, l’Agenzia delle Entrate sta inviando avvisi di liquidazione per mancato pagamento delle spese di registrazione “errati“. Errati, o perché il pagamento è già avvenuto, ma all’Agenzia non risulta, o perché il pagamento non è dovuto (per esempio, in caso di prescrizione che si compie dopo 10 anni).

Nel primo caso, bisogna mostrare all’Agenzia delle Entrate la ricevuta del pagamento e depositare un’istanza di cancellazione in autotutela del provvedimento di liquidazione. È  bene fare l’istanza prima che scadano i 60 giorni utili per impugnare l’avviso davanti al giudice. Infatti, qualora l’Agenzia non dia riscontro, l’interessato potrà procedere al ricorso giudiziale.

Nel secondo caso è sempre bene far attentamente valutare la questione dal proprio legale di fiducia.


[1] Ai sensi dell’art. 37, d.P.R. n. 131/1986, sono soggetti all’imposta di registro “Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere”.
Ai sensi, poi, dell’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, è prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale (nella misuta del 3%) alle sentenze “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”, mentre la successiva lett. d) dispone l’applicazione della sola imposta in misura fissa per le sentenze “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”.
[2] Art. 57 comma 1, d.P.R. n. 131/1986.

[3] Cass. sent. n. 11149/2006.

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