domenica 28 settembre 2014

Articolo 18, che? Renzi, Camusso ma soprattutto noi


articolo 18

global project
andrea fumagalli e cristina morini

26 / 9 / 2014 Pubblichiamo volentieri un contributo di Andrea Fumagalli e Cristina Morini sull’articolo 18 ed in generale sul nodo lavoro-precarietà. Gli autori mettono a nudo la natura ideologica e strumentale dell’attuale dibattito sull’abolizione dell’articolo principe dello statuto dei lavoratori, che vede contrapposti il governo Renzi da un lato ed i sindacati dall’altro. Il paradosso, all’interno del dibattito, consiste nel fatto che l’articolo 18 è già stato di fatto smantellato dalla riforma Fornero prima e dalla legge Poletti poi (meglio nota come jobs act I), con il beneplacito di tutte le forze politiche e sindacali.
Entrambi i decreti hanno istituzionalizzato la precarietà, diventata sempre più elemento costitutivo del rapporto capitale/lavoro nella contemporaneità. In questi giorni si discute tanto dell’art. 18, un refrain che a fasi alterne diventa il fulcro della discussione sulle politiche del lavoro in Italia. Si tratta in realtà di una discussione surreale, perchè da tempo in Italia tale questione ha perso di qualsiasi parvenza di realtà. La “verità” è un’altra. L’art. 18 è già morto. Sul suo cadavere si gioca ben altra partita: il controllo diretto sui lavoratori/trici e l’istituzionalizzazione della condizione precaria come paradigma del rapporto capitale/lavoro. Il dibattito sull’abolizione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori è già superato nei fatti. La discussione in corso è puramente ideologica, strumentale per entrambe le parti in causa, cioè governo da un lato e sindacati tradizionali (specie la Cgil) dall’altro. Il governo accusa, ideologicamente, i sindacati di essere ideologici e di non occuparsi delle persone, di essersi sempre occupati solo degli occupati e non dei disoccupati, dei (supposti) garantiti e non dei precari (surreale: potremmo, proprio noi, dargli torto?). La Cgil risponde, su un piano altrettanto ideologico, che depotenziare ulteriormente l’art. 18 significa attaccare direttamente i diritti dei lavoratori, così come fece la Thatcher in Inghilterra alla fine degli anni Settanta, oltre 40 anni fa (in un contesto di valorizzazione e organizzazione del lavoro completamente diversi, tocca ricordare). Il giovane Renzi riveste così i panni dell’innovatore o, meglio, del “rottamatore sociale”, schiacciando la palla in rete, puntando sul fatto che la maggioranza dei precari non potrebbe certo disconfermarlo (“dove eravate, o sindacati?”). La Cgil e la Fiom, punte sul vivo, si offendono e si ergono a paladine dei lavoratori, riproponendo uno scontro sociale di stampo tradizionale (almeno sulla carta) che poco ha a che fare con l’attuale composizione del lavoro. Noi, che il terreno dell’analisi e delle battaglie contro la precarietà lo abbiamo percorso in lungo e in largo in questi anni, ricordiamo brevemente, in successione temporale, i fatti e le modifiche legislative sul tema. La memoria non ci fa difetto e i due contendenti, Renzi e Cgil, dovrebbero smetterla di alzare questa polvere, entrambi convinti che il pubblico di iloti che hanno generato non sia in grado di capire che tali schermaglie servono solo a sostenersi reciprocamente, come accade a volte agli ubriachi. 1. Con la riforma Fornero viene di fatto liberalizzato il licenziamento individuale senza obbligo di reintegro (sepoltura dell’art. 18, già in stato comatoso). Basta infatti la giustificazione economica (che diventa “giusta causa”, o meglio “giustificato motivo oggettivo”) perché partano le lettere di licenziamento compensate da un minimo di preavviso e da un indennizzo da 12 a 24 mensilità, a seconda dell’anzianità. Questo percorso era prima consentito solo per i licenziamenti collettivi, art. 223/1991, e doveva essere confermato dalla dichiarazione di uno “stato di crisi” dell’azienda. Oggi non solo si confà al singolo ma la prova dell’eventuale illegittimità del licenziamento per discriminazione diventa a carico del lavoratore. Solo nel caso in cui venga effettivamente comprovata, il giudice può disporre il reintegro o il pagamento dell’indennità. L’automaticità del reintegro è già, con ciò, parzialmente compromessa. 2. Con la legge 78 approvata in via definitiva lo scorso 16 maggio, nota come legge Poletti (o Job Act, atto I) si sancisce la totale liberalizzazione del contratto a termine rendendolo a-causale. Viene con ciò fittiziamente posto un limite massimo ai rinnovi possibili (cinque), ma poiché i rinnovi non sono applicabili alla persona ma alla mansione, basta modificare quest’ultima per condannare una persona al lavoro intermittente a vita. La precarietà è stata così completamente istituzionalizzata. 3. Con il testo deliberato dalla Commissione Lavoro del Senato (Job Act, atto II) si istituisce il contratto da lavoro dipendente a tutele crescenti, in relazione all’anzianità di servizio. Si tratta di uno stravagante “contratto a tempo indeterminato”che dà la possibilità al datore di lavoro di interrompere il rapporto in qualunque momento e senza motivazione nei primi tre anni.In pratica, in questi primi tre anni, l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non si applica, a eccezione dei licenziamenti privatamente discriminatori. Insomma, un fiore e una prece speranzosa dopo la già avvenuta sepoltura della cara norma che fu. Poiché nel testo non si dice se tale tipo di contratto andrà a sostituire i contratti in essere, esso si aggiunge alla normativa già esistente, come dichiarato con soddisfazione da Sacconi e Ichino. Si pone allora l’ovvia domanda: se già si può assumere (nel caso si voglia assumere) un lavoratore o una lavoratrice con un contratto a termine senza alcuna motivazione (come avviene per oltre il 90% con le nuove assunzioni), perché mai un datore di lavoratore sarebbe incentivato a utilizzare questo nuovo contratto “a tutele crescenti”? Ebbene, potrebbe essere disposto a farlo nel caso in cui avesse estrema necessità delle competenze e della professionalità del lavoratore/trice. Ma grazie alla “tutela crescente”, invece, potrà sottoporre a un lungo periodo di prova, lungo la bellezza di tre anni, anche coloro che hanno questi requisiti. Il capolavoro è compiuto, il futuro incerto. Come già abbiamo avuto modo di sottolineare, la triade “apprendistato” per i giovani con qualifiche medio-basse, “tempo determinato” a-causale come contratto standard di lavoro e infine “tempo indeterminato con prova di tre anni”per i più qualificati sancisce la completa irreversibilità della condizione precaria, confermandone la natura esistenziale, strutturale e generalizzata. Alla luce di questi ricordi e di queste considerazioni, discutere adesso del mantenimento dell’art. 18 dopo la stabilizzazione del contratto di lavoro, passati i “primi tre anni di prova”, appare quantomeno paradossale. Renzi e il governo si fanno garanti della continuità delle politiche di austerity, rispondono agli interessi del grande capitale finanziario, accontentando in contemporanea il garante Napolitano e il Fmi. I sindacati alzano a parole le barricate, dichiarando, nel desiderio di essere credibili (e qualcuno ancora ci casca!), che adesso chiuderanno le porte della stalla, ben consapevoli, però, che tutti gli animali son scappati da molto tempo. Di fronte di questa situazione, che fare? Alcune parole chiave sono entrate nel lessico dei movimenti sino a risultare, talvolta, abusate: sindacalismo sociale, sciopero sociale, sciopero precario, potere contrattuale o di negoziazione, nuovo welfare, eccetera. Non possiamo che assumerle come nostre, esse rappresentano il nostro stesso orizzonte. Ma come concretizzarle tra le nebbie attuali, in modo tale da mettere in moto un processo ricostituente delle varie soggettività del lavoro oggi individualizzate, frammentate, impaurite, ricattate e quindi tendenzialmente impotenti? Solo la consapevolezza esplicita dei soggetti a cui si indirizzano queste false diatribe tra poteri, identicamente contro il lavoro vivo, può consentirci di trovare una strategia alternativa alla perdita progressiva di terreno a cui stiamo assistendo e che va compresa. La situazione di crisi, come era facile prevedere, lungi dall’accentuare la capacità di lotta, ha affievolito la resistenza di quella parte del lavoro vivo che più ha subito attacchi al reddito e alle condizioni di vita. Prima ancora di parlare di forme di rappresentazione di questi soggetti, come abbiamo già fatto, occorre partire dall’analisi dei fattori che oggi, diversamente dal passato, definiscono le forme di governance del lavoro, all’interno di una composizione tecnica che, innervando tutta la condizione di vita, deriva da processi di “sussunzione vitale” del lavoro al capitale, in termini di contemporaneo sfruttamento e spossessamento. Recentemente abbiamo cercato di fornire alcuni spunti, cioè di addentrarci tra le componenti che caratterizzano le soggettività dei lavoratori cognitivi, con particolare riferimento ai lavoratori dello spettacolo. Abbiamo necessità di rispondere alle determinazioni e declinazioni che assume questa soggettività nei vari posizionamenti che hanno incontrato le realtà in lotta e di osservarne le contraddizioni e gli snodi critici. Va approfondito – e il bagaglio degli attrezzi e dell’armamentario concettuale che abbiamo usato e messo in piedi in questi anni va aggiornato e verificato – l’aspetto della soggettivazione, degli elementi della soggettività che stanno nella crisi, cioè le modificazioni e gli adeguamenti che la crisi impone alle soggettività stesse. Anche se è vero che la valorizzazione attuale si basa massicciamente sulla cattura della cooperazione sociale, la governance del lavoro è sempre più individualizzata e sintonizzata sulle risposte psicologiche del singolo. Tale processo avviene a un doppio livello, macro e micro. Al primo fanno riferimento la diretta condizione di precarietà, con tutto il carico di ricattabilità e autodisciplinamento, unitamente al meccanismo del debito e allo stigma sociale e di colpa che ne consegue. Al secondo, invece, fanno riferimento sia il dispositivo della competizione e del merito, in grado di favorire processi di controllo reciproco o di autoreferenzialità, che il coinvolgimento emotivo e intellettuale nell’attività lavorativa, la quale induce spesso ad accettare un più elevato sfruttamento o addirittura si traduce in disponibilità al lavoro volontario e gratuito. Tutto ciò si inserisce in un contesto sociale generale dove gli spazi di democrazia, di libertà di espressione e comportamento sono sempre più dominati da logiche economicistiche. Non è un caso che nell’atto II del Jobs Act, emanato in questi giorni dalla commissione Lavoro del Senato, si introducano, in modo molto concreto, una serie di dispositivi di controllo diretto della prestazione lavorativa individuale (ovviamente con rispetto della privacy). La confusione sollevata dal dibattito sull’art. 18 ha anche lo scopo di occultare tali provvedimenti, ancor più lesivi della dignità del lavoratore/trice. Si generano così nuove gerarchie e nuove modalità di repressione, in grado di coniugare il tradizionale uso della forza e del bastone con più sofisticate pratiche di esclusione e marginalizzazione, a partire dagli ambiti cruciali della comunicazione e della formazione. Scardinare questi dispositivi è la sfida che abbiamo di fronte. Oggi all’attività di inchiesta più tradizionale, ancorata allo studio dei processi di organizzazione del capitale e del lavoro, occorre aggiungere un nuovo tipo di inchiesta, di natura differente che, in linea con la sostanza “bio-cognitiva” dell’attuale paradigma produttivo, attiene all’analisi della partecipazione psicologica individuale, alle forme di vita, agli stati d’animo, agli aspetti affettivi, al grado di dipendenza e/o di autonomia dai processi di creazione immaginifica del consenso. In altre parole, vanno approfondite le dinamiche e i fattori che più innervano il processo di sussunzione vitale. Il fine è costruire una chiave di comunicazione “comune” in grado di aprire ambiti di confronto trasversale con tutte quelle soggettività che ritengono di soffrire in solitudine lo stato di crisi. La precarietà del lavoro è stata analizzata, sviscerata, rivoltata bene o male in ogni suo recesso. Ed è per questo che oggi ci sembra di dover ammettere che la condizione precaria del lavoro non è in grado, al momento di costruire davvero efficaci trasversalità, alleanze, rispecchiamenti e lotte sufficienti a rompere l’individualismo intrinseco a essa. Dobbiamo dirci, per andare avanti, perché vogliamo andare avanti, che ci confrontiamo con lotte che rischiano di essere puramente resistenziali e continuamente singolari, quando non corporative o addirittura di casta. Sulla precarietà abbiamo scommesso a lungo, l’abbiamo riconosciuta come possibile terreno ricompositivo, eppure sarà necessario domandarci, una volta per tutte, se nel momento in cui la narrazione della stessa diventa vulgata generale, nelle dispute fittizie tra Matteo e Susanna, questa ipotesi non mostri allora il suo lato critico. Il lavoro viene sempre più facilmente assunto come un fine in sé. E la precarietà e i bassi salari aiutano quanto mai a sostenere questa “vocazione”. Nel pieno del biocapitalismo cognitivo, proprio mentre il lavoro tende a configurarsi attorno al concetto di autonomia, ecco che il capitale riesce, attraverso la crisi, a ricondurlo alla dipendenza. La crisi dunque come forma di riproposizione degli assiomi machisti del mercato e delle sue convenzioni gerarchiche. Nella vecchia Europa depressa, per battere la contrizione e l’introiezione della norma tendenzialmente accettata dai precari e dalle precarie, cioè la progressiva normalizzazione di aspettative decrescenti dentro la dimensione emergenziale della crisi permanente, da un punto di vista politico sarebbe necessario riflettere su un possibile aggiornamento delle pratiche, che punti a sostenere processi di empowerment psicosociale e comunitario, ripristinando un “senso del futuro” (importante proprio per il presente) che rinforzi una progettazione autonoma delle soggettività, ricostruendo una prospettiva esistenziale in un contesto ambientale e materiale profondamente mutato. Senza maneggiare davvero, fino in fondo, queste bussole per orientarci, senza immaginare e sperimentare una nuova prassi, parlare adesso di rappresentanza, scioperi, oppure della possibilità di aprire interlocuzioni sui generis temiamo possa perdere molto della propria, assoluta, valenza politica, rischiando di essere velleitario quando non perdente. La capacità contrattuale dipende dai rapporti di forza e questi si definiscono proprio sulla base della consapevolezza e della coscienza dei protagonisti che oggi ancora manca, nonché sulla individuazione precisa dell’effettiva sostanza della controparte, cioè del potere. Il potere, si sa, non è fatto della materia di cui sono fatti i sogni. Tratto da: Effimera - Quaderni San Precario

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